

Domande e risposte
Domande e risposte sulla contribuzione modulare
Di seguito le domande e risposte più frequenti sulla contribuzione modulare
La contribuzione modulare
- Cos’è?
E’ una forma di contribuzione ulteriore a quella soggettiva, da versare ad adesione volontaria, attraverso la quale si realizza un incremento della pensione.
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Chi può aderire?
Tutti gli iscritti all'ENPACL, con esclusione dei pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata (ex anzianità).
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Quali sono i vantaggi?
Sono duplici. Da subito, si ha un vantaggio fiscale, perché il contributo aggiuntivo versato è integralmente deducibile dal reddito, senza alcun tetto massimo. Al momento del pensionamento, si ha un vantaggio previdenziale, perché si ha diritto ad una maggior quota di pensione oltre quella base.
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Quali sono le norme che regolano la modularità contributiva?
Il contributo facoltativo aggiuntivo è regolamentato dall'articolo 10 dello Statuto dell'Ente e dagli articoli 22 e 46 del Regolamento di previdenza e assistenza. In applicazione della relativa normativa, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un apposito Disciplinare.
- Quanto si deve pagare?
La misura del contributo aggiuntivo è pari a euro 500 o multipli.
- Il rinnovo dell'adesione è tacito?
No. Gli interessati devono comunicare all'Ente la misura prescelta. Tale comunicazione è resa tramite l'apposita procedura informatica presente all'interno del sito web istituzionale dell'Ente.
- La contribuzione deve essere continuativa?
No. Il versamento può essere sospeso per uno o più anni, a discrezione dell'iscritto.
- Quando si versa il contributo facoltativo aggiuntivo e con quali modalità?
Il contributo, deve essere versato entro l'anno solare di competenza. Il versamento, anche parziale, eventualmente eseguito oltre l'anno solare di competenza, sarà imputato d'ufficio, ai fini della rivalutazione del montante individuale nominale, all'anno in cui viene effettuato. Il contributo è posto in riscossione dall'Ente a mezzo appositi avvisi di pagamento, predisposti dall'istituto di credito incaricato e pubblicati all'interno dell'apposita area riservata presente nel sito web. Il mancato versamento ovvero il versamento inferiore a quanto richiesto non da luogo all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV del Regolamento.
- A quali spese si va incontro?
Assolutamente nessuna. Agli iscritti non vengono addebitate, al contrario dei versamenti per la previdenza integrativa e complementare, né spese in percentuale sui contributi versati, né costi per la trasformazione della rendita in capitale, né spese di gestione.
Come viene calcolata e quando viene erogata la quota di pensione aggiuntiva derivante dalla contribuzione modulare?
Al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata o inabilità, all'iscritto viene liquidata d'ufficio, con la stessa decorrenza, la maggior quota di pensione cui ha diritto per aver effettuato versamenti di contribuzione aggiuntiva.
- E' possibile la restituzione anticipata del capitale versato?
No. Si tratta di versamenti finalizzati esclusivamente ad ottenere una maggior quota di pensione, erogata mensilmente, al pari della pensione di base.
- La quota di pensione contributiva è reversibile ai superstiti?
Si, alle condizioni e nella misura della pensione base.
- Cosa accade dei versamenti aggiuntivi nel caso di decesso dell'iscritto prima del pensionamento?
Se i superstiti hanno diritto alla pensione indiretta, si vedranno liquidare dall'Ente anche la pensione contributiva.